VIA


La VIA (valutazione d'impatto ambientale) è il procedimento di valutazione ambientale dei progetti, mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto al fine di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

1) l'uomo, la fauna e la flora;

2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;

3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;

4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

La valutazione d'impatto ambientale comprende:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, da eseguirsi dall’autorità competente, a seguito di trasmissione, da parte del proponente, del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale, per verificare se questo abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente;

b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, il cui livello di dettaglio e le metodologie da adottare sono definite in fase di consultazione  con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

1) descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;

2) descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;

3) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;

4) descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;

5) descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

Ad esso deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici;

c) la presentazione e la pubblicazione del progetto, presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente, ed a cui sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa;

d) lo svolgimento di consultazioni, a seguito della pubblicità del progetto data a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente, per dare la possibilità entro il termine di sessanta giorni a chiunque abbia interesse di presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;

f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni, le cui attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'autorità competente;

g) la decisione, che conclude  il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza con provvedimento espresso e motivato da parte dell’autorità competente;

h) l'informazione sulla decisione, pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino ufficiale della Regione, per i progetti di rispettiva competenza;

i) il monitoraggio, previsto nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, il quale assicura, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.